Il Tar legittima la nomina del dirigente: salvi concorso e atti

Per il Comune di Sulmona è un sospiro di sollievo, non tanto, e non solo, per l’iter del concorso da dirigente del quarto settore, interrotto agli inizi di gennaio, che può ripartire; quanto perché si scongiura l’ipotesi che gli atti assunti dal dirigente del terzo settore Amedeo D’Aurelio da agosto in poi, ovvero dopo il rinnovo del suo contratto, siano invalidabili.

La sentenza con cui il tribunale amministrativo regionale ha respinto l’altro giorno il ricorso dell’ingegner Fabrizio Petrilli a seguito dell’esclusione dal concorso per dirigente, infatti, chiarisce oltre alla validità della commissione di cui D’Aurelio faceva parte (poi sostituito), anche il principio di legittimità della nomina dello stesso D’Aurelio a dirigente. Su questo punto, cioè sul fatto che il rinnovo del contratto non fosse legittimo, aveva puntato il ricorso di Petrilli, ritenendo che non essendo D’Aurelio legittimato a fare il dirigente, non lo era neanche a fare il membro di commissione, reputando che lo stesso fosse stato nominato in commissione proprio perché dirigente del settore.

Il Tar ha escluso sia la prima che la seconda ipotesi, ma per due motivazioni distinte.

In particolare è stata riconosciuta la legittimità a membro di commissione perché D’Aurelio era stato nominato non perché dirigente (quindi come membro di diritto a presiedere la commissione, di cui in realtà ha preso la guida la segretaria generale), ma in qualità di esperto delle materie di concorso: “Sotto tale primo profilo, il ricorso deve essere rigettato – scrive il Tar -, essendo irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, la questione inerente alla legittimità del decreto sindacale 11 agosto 2020 n. 65 di conferimento all’ing. D’Aurelio dell’incarico dirigenziale ad interim per il 4° settore”. 

Più importante, per il Comune e la sua attività amministrativa, è la contestata “censura” alla nomina a dirigente di D’Aurelio: il divieto di rinnovo “opera unicamente riguardo ai contratti di lavoro autonomo di cui alla medesima disposizione e non è estensibile a fattispecie diverse – continuano i giudici amministrativi -, quali i contratti dirigenziali di lavoro subordinato a tempo determinato conclusi ai sensi delle previsioni di cui all’art. 110 (ovvero il caso di D’Aurelio, ndr), comma 1 T.U.E.L.. La testé disposizione normativa, invero, non preclude affatto il rinnovo purché ciò avvenga nel rispetto del limite temporale massimo posto dal comma 3 del medesimo art. 110”. 

Insomma da una parte la commissione è legittima, dall’altra il dirigente è titolato a svolgere le sue mansioni perché il contratto è regolare e ciò vuol dire che tutti gli atti assunti da agosto in poi (tra cui ricordiamo quello importante del Piano di protezione civile) sono validi. D’Aurelio può continuare a fare il dirigente, o meglio potrebbe, perché ormai manca da palazzo San Francesco da diversi mesi per malattia.

Commenta per primo! "Il Tar legittima la nomina del dirigente: salvi concorso e atti"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo mail non verrà mostrato.


*