Indennità aggiuntiva non dovuta al direttore. La Corte d’Appello ribalta la sentenza a favore del Consorzio

E’ stato accolto l’appello incidentale del Consorzio di Bonifica Interno Aterno Sagittario, in un processo arrivato al secondo grado di giudizio e che nasce nel lontano 2018. Il Consorzio, proprio ex datore di lavoro di Virgilio Lerza, era stato condannato al pagamento in proprio favore della somma di oltre 34mila per le prestazioni aggiuntive svolte dal settembre 2010 al 31 marzo di quattro anni fa. Un periodo nel quale Lerza ricopriva la carica di direttore del Consorzio stesso.

In primo grado si era provato lo svolgimento di ulteriori mansioni, dal 2005 al 2018, non limitate al ruolo di direttore del Consorzio, bensì di carattere amministrativo e di livello inferiore, al fine di assicurare la funzionalità dell’ente, a fronte della mancanza di personale e della carenza dell’assetto organizzativo ed operativo del consorzio, con conseguente suo diritto alla percezione di una retribuzione.

Il Consorzio fu così condannato in primo grado al pagamento in favore di Lerza, a titolo di differenze retributive per il periodo intercorso tra il 2005 e il 2018.

Il consorzio appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, deducendo la maturazione della prescrizione delle pretese dell’appellante per il periodo anteriore al settembre 2010, avendo natura di ente pubblico economico e decorrendo la prescrizione, nei rapporto di lavoro pubblico, anche in corso di rapporto di lavoro; l’inammissibilità del motivo di appello relativo alla determinazione del quantum debeatur, per mancanza di specifica allegazione dei motivi per cui l’integrazione alla indennità di funzione dovrebbe essere tre volte superiore all’indennità stessa.

La Corte d’Appello ha però stabilito che quanto svolto da Lerza tra il 2005 e il 2018, non può essere qualificato come svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie della qualifica di dirigente unico, rivestita, trattandosi al contrario di compiti riconducibili all’ambito del suo rapporto di lavoro.

La Corte ha osservato che nella fattispecie non emerge, né dalla documentazione in atti, né dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, alcun elemento da cui si possa evincere che il Lerza abbia di fatto subito, a causa della carenza di personale amministrativo, un aggravio di lavoro tale da rendere insufficiente la retribuzione percepita. Lerza viene così condannato al pagamento di 8mila euro per i due gradi di giudizio (4.500 il primo; 3.500 il secondo).

1 Commento su "Indennità aggiuntiva non dovuta al direttore. La Corte d’Appello ribalta la sentenza a favore del Consorzio"

  1. Conte max the king.. | 15 Novembre 2022 at 22:40 | Rispondi

    Lerza è senza nome e titolo di studio…deve rimanere un segreto ?

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