Nel secondo degli 11 articoli si rimanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per un successivo decreto, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per “l’individuazione e la classificazione come tratte ferroviarie a uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico”. Tuttavia la Transiberiana è stata già citata.
La gestione, in base a quanto riportato sulla legge, può essere affidata ad associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nei settori ferroviario, ciò che accade già nel caso della Sulmona-Carpinone con Le Rotaie, aprendo l’uso dei binari anche la circolazione dei ferrocicli, veicoli a pedalata naturale o assistita su rotaia.
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