In realtà i presupposti per farlo ci sono tutti, anche senza la concreta redazione di un registro, e sono contenuti in una circolare del ministero degli Interni (1/2018) del febbraio scorso che fornisce chiarimenti “circa ruolo e specifiche attività in capo all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del disponente”. A farlo notare è direttamente Matteo Mainardi dell’associazione Luca Coscioni, da sempre in prima linea. Nella circolare, dunque, si sottolinea come”non sussiste l’obbligo di istituzione di un nuovo Registro, ma solo di registrazione delle DAT ricevute in un apposito elenco, dopo averne verificato i presupposti di consegna”. Gli uffici di Stato Civile, quindi, sono “legittimati” a “ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel comune, recanti la sua firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti” aggiungendo che l’ufficiale non può partecipare alla redazione del testamento né prendersi la briga di altri interventi se non quello esclusivamente di verificare i presupposti della consegna e riceverla fornendo contestualmente ricevuta dell’avvenuta consegna con timbro, data ecc… L’ufficio, in sintesi, deve solo limitarsi a raccogliere e registrare “un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs 30/06/2003, n. 196”.
D’altronde si tratta di una legge che nonostante l’assenza di strumenti (si sa che si è sempre un po’ lenti ad adeguarsi alle nuove disposizioni) deve comunque essere garantita, questa mattina questo non è accaduto. Il regolamento, tuttavia, potrebbe essere approvato già durante il prossimo Consiglio comunale vista l’approvazione unanime della sua bozza.
Simona Pace
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