Mastrogiuseppe: bene sdemanializzazione chalet, ora servono interventi

Sulla vicenda della sdemanializzazione dello chalet di Sant’Onofrio interviene l’associazione Celestiniana, che già aveva in concessione l’area prima della sua chiusura. “Siamo molto soddisfatti per l’avvenuta sdemanializzazione – dichiara Giulio Mastrogiuseppe presidente dell’associazione – finalmente il comune è riuscito a portare a termine quello che gli avevamo chiesto per anni”.

Oltre l’iniziale entusiasmo però, Mastrogiuseppe prova a riportare con i piedi per terra l’amministrazione comunale ricordando lo stato di abbandono in cui versa l’area: “Prima di poter essere riavviata l’attività, l’area necessità di un’importante opera di manutenzione straordinaria, sia per quanto riguarda l’area svago sia per quanto riguarda l’edificio stesso dello chalet, che solo qualche giorno fa ha subito un’altra irruzione”.

A proposito del cambio di destinazione d’uso che l’edificio subirebbe in seguito alla sdemanializzazione, Mastrogiuseppe tiene a precisare che va distinto il discorso, perché l’uso civico riguardava il solo terreno e non il fabbricato. Quindi per il presidente dell’associazione Celestiniana è vero quanto detto dalla consigliera Salvati ovvero che dovrà essere destinato a scopi turistici, culturali e religiosi, ma non l’edificio dello chalet, bensì il terreno. “Ringraziamo la consigliera Salvati – sottolinea Mastrogiuseppe –  per aver seguito minuziosamente, passo dopo passo, l’iter burocratico appena concluso che ha riportato l’area nelle disponibilità del comune, però va precisato che sullo chalet il comune non ha mai deciso la destinazione d’uso, quindi potrebbe tranquillamente continuare ad essere quella commerciale”.

Questo sulla destinazione d’uso sarà un nodo da sciogliere cruciale perché senza un’attività commerciale, è davvero molto difficile che qualcuno si prenda la briga di gestire l’area perché non avrebbe un ritorno economico. Manuali e regolamenti alla mano, la faccenda dovrà essere risolta in tempi brevi per far tornare a vivere una parte importante dell’Area celestiniana.

Savino Monterisi

7 Commenti su "Mastrogiuseppe: bene sdemanializzazione chalet, ora servono interventi"

  1. LA sdemanializzazione delle proprietà pubbliche non mi è mai piaciuta. Le cose pubbliche devono restare pubbliche, di tutti e non privatizzate, e fatte funzionare.

  2. Forse si sta facendo un po di confusione su questa vicenda giuridica che ad onor del vero devo dire che è abbastanza complessa anche per gli addetti ai lavori, figurarsi per il semplice cittadino che non puo’ comprendere le sfumature di enfiteusi, usi civici sdemanializzazione, legittimazione, quotizzazione, affrancazione e mutamento di destinazione d’uso, argomento trattato dalla redazione in questi giorni.
    lascio perdere le spiegazioni di natura procedimentale ma mi preme solo sottolineare che gli articoli pubblicati in questi giorni non hanno illustrato in modo preciso la materia trattata.
    Ci tengo solo a precisare (per dovere di cronaca e di informazione ai cittadini) che non si è assolutamente giunti alla conclusione del mutamento di destinazione d’uso come paventa il Presidente dell’associazione, anzi siamo solo all’inizio. Il procedimento è abbastanza lungo tra commissioni, giunta, consiglio, associazioni, di categoria, pubblicazioni all’albo, opposizioni, soprintendenza, regione, etc. etc. (sic!). Conoscendo anche la situazione dell’ufficio usi civici regionale in carenza di organico e che deve gestire tutti gli usi civici dei 305 comuni della regione abruzzo, vi lascio immaginare i tempi biblici per giungere alla conclusione. Il presidente Mastrogiuseppe ha cantato vittoria prima dell’inizio del procedimento che non si sa come si concluderà.
    Inoltre occorre fare una precisazione ulteriore. Mastrogiuseppe parla di sdemanializzazione del solo terreno, nulla di piu’ errato il manufatto che insiste sul terreno gravato da uso civico dovrà essere mutato anch’esso e non solo ; ma attenzione, la destinazione che l’amministrazione comunale intende dare al fabbricato resterà li’ in “etern” per la famosa clausola di retrocessione. In parole povere una volta individuata la destinazione d’uso/urbanistica tale dovrà restare altrimenti se dovesse cambiare gli immobili torneranno a disposizione dell’intera collettività del demanio civico collettivo del comune di sulmona.
    Con questa sintesi non esaustiva spero di aver dato una informazione piu precisa puntuale e chiaro dell’evento che si sta analizzando in questi giorni.
    Un consiglio per i giornalisti del germe: è opportuno (per chiarezza e trasparenza e per una informazione piu’ corretta ai lettori del germe)che prima di scrivere e pubblicare sarebbe stato auspicabile una chiacchierata con gli addetti ai lavori del comune e della regione.
    Se qualcuno ha necessità di ulteriori informazioni piu dettagliate sul procedimento puo’ scrivermi.
    Un cordiale saluto alla redazione e ai lettori.

  3. “Dopo questo lasso di tempo l’amministrazione potrà procedere con la concessione che a detta della consigliera Salvati avverrà con bando pubblico. Prima però ci sarà un periodo di tempo nel quale lo chalet tornerà in possesso dell’Associazione Celestiniana per terminare il periodo di concessione che le spettava prima della chiusura.”
    Si fa presente alla Salvati che la legge prevede che tutti gli atti (compresi i trasferimenti effettuati nell’ultimo secolo dai notai ignari dell’esistenza degli usi civici), concessioni, assensi, convenzioni etc, etc, firmate e stipulate in passato sono nulle a priori e non possono assolutamente essere riesumate. Attenzione a cio’ che viene detto e scritto poichè in gioco ci sono altri interessi.

  4. Alla Redazione del Germe e ai lettori per completezza di informazione pubblico l’art. 6 della L.R. 25/1988 che tratta il tema del mutamento di destinazione:

    Art. 6
    Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche.

    1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l’autorizzazione all’alienazione di terre civiche, ai sensi dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell’art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all’Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni (18).

    2. Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall’invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere (19).

    3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all’art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 (20).

    4. L’alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L’autorizzazione all’alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all’alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell’atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell’ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all’anteriore regime giuridico (21).

    5. Il prezzo per l’alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi (22).

    6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all’incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo (23).

    7. In ogni caso prima dell’utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione – Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste (24).

    7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1766/1927, dell’art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della L.R. n. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall’art. 2 della legge n. 692/1981 (25).

    8. Il mutamento di destinazione e l’alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell’ambito delle finalità agroforestali richiamate dall’art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti acquisendo prima della stipula dell’atto negoziale il parere di cui all’art. i lett. h) della legge n. 431 del 1985 (26).

  5. Art. 7
    Assegnazione a categoria.

    Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all’alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all’art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell’autorizzazione.

    Soltanto per i terreni compresi nella categoria «A» potrà concedersi l’autorizzazione richiesta.

    Quando risulti da elementi univoci l’assegnabilità delle terre all’una o all’altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

    Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell’amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all’alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall’Autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

    Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l’interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

  6. Inoltre da non sottovalutare l’eventuale diritto di Prelazione sull’acquisizione delle aree e manufatti che il Ministero dei beni culturali- Soprintendenza potrebbe effettuare sull’eremo…(sic!!)
    Vi rassicuro: non succederà mai…

    lettera h:

    Art 142 del D.Lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge:

    a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di300 metridalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

    b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di300 metridalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

    c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di150 metriciascuna;

    d) le montagne per la parte eccedente1.600 metrisul livello del mare per la catena alpina e1.200 metrisul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

    f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

    h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

    i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

    l) i vulcani;

    m) le zone di interesse archeologico.

  7. Per concludere. Siamo solo all’inizio…

    Scusate le chiacchiere ma siccome l’eremo di s.onofrio con il suo chalet fa parte della storia della valle peligna e di tutti noi era opportuno e necessario un corretto inquadramento del tema trattamento affinchè i cittadini si rendano conto di cio’ che è stato detto/scritto.
    Non me ne voglia la redazione del germe se sono stato costretto a puntualizzare anche in modo noioso/burocratese, ma lo ritengo opportuno.
    Un cordiale saluto a tutti i lettori e chi vuole approfondire puo’ scrivermi in questo spazio.

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