Nessuno risponde alla disabile, condannato il Comune di Pratola Peligna

Il Comune di Pratola Peligna sta pensando di ricorrere al Consiglio di Stato, non tanto per il risarcimento che è stato chiamato a versare ad una utente (1500 euro), quanto perché il caso potrebbe creare un precedente, scaricando sull’ente comunale responsabilità che non sono sue. Almeno a sentire la sindaca Antonella Di Nino e l’avvocato che per conto del Comune ha seguito la pratica, Dover Scalera.

Il tribunale amministrativo regionale, infatti, ha condannato qualche giorno fa il Comune di Pratola a risarcire delle spese legali una utente disabile che aveva avanzato richiesta per attivare un progetto individuale di integrazione e sostegno sociale. Trascorsi sei mesi dall’istanza e non ricevendo alcuna risposta, quindi, la ragazza si era rivolta ai giudici amministrativi per ottenere giustizia.

Nel frattempo, però, il progetto individuale nei confronti della minore che ha problemi di autismo, è stato attivato; per cui davanti ai giudici è venuta meno la materia del contendere, ma è rimasta sospesa la questione del ritardo nella risposta e delle spese legali da pagare.

Quanto basta perché il Tar riconoscesse la soccombenza virtuale del Comune, risparmiando invece la Asl che pure era stata chiamata in causa.

“Il Comune non ha alcun potere di gestione di questo genere di pratiche – spiega la sindaca Di Nino – noi abbiamo provveduto a girare la richiesta alla Asl e all’Ecad che sono competenti all’attivazione del programma. Il ritardo è dipeso da loro, insomma, e non dal Comune che ora si trova a dover pagare le spese legali. Non è tanto per l’importo che è inferiore ad un eventuale ricorso in appello, ma del fatto che bisogna chiarire le responsabilità nella pubblica amministrazione”.

Secondo i giudici del Tar, però, il Comune è “autorità procedente dotata di poteri d’impulso, di sospensione – nel caso sia necessario acquisire informazioni – e di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso” e per questo deve pagare le spese di giudizio, anche se è venuta meno la materia del contendere e anche se dell’attivazione della pratica sono responsabili altri enti.

In altre parole secondo i giudici il Comune avrebbe comunque dovuto fare qualcosa: sollecitare, intervenire o anche solo rispondere “la pratica è stata inoltrata”.

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