Tassa consortile, primi ricorsi contro l’imposta del Consorzio

Saranno solo 12 euro e 16 centesimi, ma quel contributo richiesto dal Consorzio di Bonifica trova i portafogli serrati dei proprietari di immobili extra agricoli. C’è chi dice no alla tassa imposta dal Consorzio di Bonifica “Aterno-Sagittario”. Oggi uno dei primi ricorsi, curato dall’avvocato Giovanni Autiero, contro SO.G.E.T. Spa, per l’annullamento della sospensiva dell’atto di avviso di pagamento, arrivata lo scorso 22 aprile a un cittadino di Sulmona.

Un atto simbolico, perché quella proprietà immobiliare ad uso abitativo, tassata, ubicata in via Trento a Sulmona, nulla ha a che vedere con il Consorzio, dal quale non trae alcun beneficio.

Dietro al gesto c’è la giurisprudenza a dar man forte al ricorso, con la sentenza 188 del 2018 della Corte Costituzionale. Il contenuto è chiaro ed esplicito: iI legislatore regionale non può disancorare la debenza di un contributo consortile, ovvero non può stabilire che il contribuente debba pagare il contributo anche in assenza di un beneficio diretto derivante dall’attività del consorzio, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati, solo per il fatto che l’immobile sia compreso nel comprensorio di bonifica.

E’ il primo di tanti ricorsi che la Corte di Giustizia Tributaria esaminerà nelle prossime settimane, quando i consorziati troveranno in bolletta il peso delle spese di gestione allegre.

4 Commenti su "Tassa consortile, primi ricorsi contro l’imposta del Consorzio"

  1. non credo che x 12 euro di tassa si possa “incaricare” un avvocato per il ricorso;
    quanto potrà chiedere come compenso?
    sarà anche x motivi di principio (forse anche xche la “bolletta” parla già di eventuali conguagli…forse xche potrebbero continuarla a chiedere per sempre) ma alla fine dei conti la sentenza non vieta il potere impositivo , ma bensì chiede che venga “giustificato”
    basta “inventarsi” dei motivi tecnici_ancorche_amministrativi che il consorzio,dicasi regione abruzzo, giustifica la tassa.
    e questa amministrazione a già dato evidenza in merito, dal bollo auto anno del sisma per arrivare ai ticket sanità

    • Quanto disfattismo. Certo che se si parte così non si arriva da nessuna parte.
      1) Non è possibile inventarsi dei motivi tecnici perché ci vogliono delle opere realizzate tipo per sistemare una frana che rischia di ricoprire la Valle Peligna, oppure devono dimostrare che senza il loro intervento si riforma il pleistocenico Lago Peligno, o ancora devono dimostrare che le fognature di Sulmona sono le loro e non in gestione alla SACA.
      2) La Regione vigila sui Consorzi che sono Enti Autonomi ed a loro andrebbe segnalato che stanno operando in violazione del Piano di Classifica
      3) In merito al ricorso la notizia è abbastanza lacunosa: la SOGET non può essere tirata in ballo in quanto non ente impositore, al massimo che ha spedito gli avvisi il 14 Aprile 2025 con scadenza il 15/04/2025 e recapitati in questi giorni. E secondo la nuova norma ci starebbe l’AUTOTUTELA OBBLIGATORIA, una istanza curata dal proprietario a cui l’ente deve obbligatoriamente rispondere. Se non ottempera si fa il ricorso alla ex-commissione tributaria ora Corte di Giustizia Tributaria. Per valori così esigui ci starebbe un contributo modesto da pagare e la difesa tramite persona abilitata (non necessariamente avvocato) è facoltativa. Per casi eclatanti può bastare anche l’istanza del contribuente (se è in grado di redigerla in modo corretto).

      4) Parola Magica: AUTOTUTELA A RISPOSTA OBBLIGATA (vedere D.lgs 219/2023)

      • evidente che non hai MAI FATTO UN RICORSO àll ex CTP!!!
        ad oggi il versamento obbligatorio è di 30 euro, poi ti ricordo che questo ‘ricorso’ ti manda diretto ad PROCESSO TRIBUTARIO…

      • fare attenzione | 13 Maggio 2025 at 07:27 | Rispondi

        premesso che non sono in accordo con questa ‘tassa’
        la regione non ha vigilato su questo consorzio visto che sta in deficit economico fino ad assegnare un commissario (…anche dopo avergli ‘regalato’ qualche milione di euro…)
        ma questa situazione riguarda tutti i consorzi…

        il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
        ad esempio motivi del tributo richiesto
        • assicurare la stabilità e il buon regime idraulico dei terreni declivi;
        • assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
        • adeguare e completare la bonifica e assicurare la manutenzione delle relative opere;
        • conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli.

        che poi questi motivi ‘inventati’ perché sono i stessi motivi per cui hanno creato i consorzi

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