A Sulmona si sta commettendo un reato ambientale?

L’area di Sulmona sud è stata particolarmente interessata dagli eventi meteorologici che a fine Febbraio hanno colpito il centro italia e che in città hanno scoperchiato un cospicuo numero di tetti di edifici pubblici e privati. Per fortuna non ci sono state vittime. Almeno per ora. Perché in agguato c’è un problema che sembra non stia interessando la politica locale. La rimozione secondo legge dei detriti asportati dal vento e riversatisi praticamente ovunque: in strada, nei cortili e negli orti delle abitazioni, nelle pertinenze degli edifici pubblici.

Si tratta in gran parte di rifiuti speciali, alcuni dei quali potrebbero rientrare nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi. Le guaine bituminose e la cosiddetta “lana di vetro”, infatti, sono ascrivibili, in base alla loro tipologia anche al massimo livello di rischio ambientale (tecnicamente, si tratta di rifiuti con codice CER 170303 e 170302). Una cosa è certa: pericolosi o no, tutte le guaine bituminose e le lane isolanti sono rifiuti speciali. Cosa significa? Che devono essere rimossi da operatori specializzati e autorizzati e non possono assolutamente essere conferiti in discarica. Non possono essere quindi smaltiti come normali rifiuti solidi urbani, secondo le prassi che i cittadini normalmente mettono in atto con la raccolta differenziata quotidiana. Gli operatori della Co.ge.s.a. non possono toccare quei materiali. Soprattutto perché non se ne conosce l’origine e solo un occhio esperto può distinguere i diversi tipi di guaina e lana, differenziandoli tra rifiuti speciali “semplici” e rifiuti speciali “pericolosi”, avviandoli al procedimento di smaltimento previsto per ciascuna delle categorie ed eventualmente riconoscere pericoli maggiori (ad esempio la presenza possibile di amianto). Ma finora come si è agito? Solerti e preparati amministratori di condominio si sono efficientemente adoperati per quanto di loro competenza. Ma i problemi non possono dirsi risolti con la risolutezza dei singoli. Perché non è sufficiente smaltire le parti più voluminose e ingombranti per “chiudere” l’emergenza. Basta camminare tra Porta Napoli e l’Ospedale per capire come una ingente quantità di materiale, fatta di particelle piccole e piccolissime anche filamentose, sia ancora a terra abbandonata.

La rimozione dei rifiuti è disciplinata dal codice ambientale e deve essere eseguita in profondità. Il Sindaco, in particolare, è tenuto ad emettere un’ordinanza contingibile e urgente che disponga modalità e responsabilità della rimozione. In caso contrario, come ha chiarito la Cassazione nel 2018, è personalmente responsabile sotto il profilo penale. La nuova disciplina sugli ecoreati, combinata con gli effetti della legge cosiddetta “spazzacorrotti”, non lascia scampo. Situazione leggermente diversa per i privati, invece, che possono “cavarsela” con una sanzione amministrativa, sempre che la condotta adottata non costituisca un reato più grave.

Certo è che i materiali che ancora oggi sono riversati per strada o a contatto con il suolo, sono dei potenziali inquinanti con notevole impatto. Si tratta di manufatti realizzati attraverso derivati del petrolio, il cui degradamento può quindi causare danni alla salute, soprattutto attraverso la contaminazione dei terreni. Ma come deve agire una amministrazione pubblica nel caso di sversamento di rifiuti a causa di eventi atmosferici particolarmente pesanti? E’ utile leggere cosa dice a proposito la responsabile della protezione civile dalla Regione Marche in questa intervista: la questione va affrontata in ambito protezione civile, perché le catastrofi naturali configurano scenari eccezionali che vanno affrontati con linee guida specifiche e puntuali, che prendano atto delle reali situazioni di contesto. Nel caso di specie, ad esempio, del fatto che è impossibile capire con certezza a chi appartengano le notevoli quantità di guaine e lane isolanti riversatesi nell’area sud della Città, della necessità di intervenire su siti di proprietà privata, della possibilità che i siti privati siano non abitati o che comunque i proprietari delle aree non siano facilmente reperibili, della necessità di una valutazione tecnica specializzata della effettiva pericolosità del riversamento dei materiali e dell’ampiezza del fenomeno.

 

@AIannamorelli

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