Rifiuti, “affidamento illegittimo”. Rischia di saltare il Cogesa

L’affidamento del servizio rifiuti fatto in house (cioè senza gara) dal Comune di Sulmona al Cogesa nel settembre del 2014 è illegittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha pubblicato, dopo oltre un mese dall’udienza, la sentenza di appello per il ricorso che era stato proposto dalla Undis contro la decisione del Tar che, a sua volta, aveva dato ragione al Comune di Sulmona.
Nella sostanza gli atti con cui l’amministrazione Ranalli, dopo non pochi contrasti anche con la struttura, affidò il servizio fino a quel momento gestito dalle cooperative di servizio (il cui personale è stato nel frattempo riassorbito dal Cogesa), devono essere annullati.
Per il Comune di Sulmona, ma soprattutto per il Cogesa, si tratta di una mazzata che rischia di far saltare la società pubblica, anche in considerazione del fatto che nel frattempo sono mutati gli scenari politici e amministrativi ed è venuto meno il cosiddetto piano B, quello cioè che prevedeva un nuovo affidamento in house e l’incremento del fatturato a favore dei soci (tra cui Pratola, che invece ha optato per una gara europea) per fare in modo che fosse riconosciuta l’attività prevalente del Cogesa a favore dei soci.
I motivi dell’accoglimento del ricorso della Undis, infatti, si basano principalmente sul mancato riconoscimento dell’attività prevalente nei confronti dei soci, criterio indispensabile, insieme a quello del controllo analogo, per poter effettuare affidamenti senza gara.
La linea difensiva del Comune che era stata accolta in primo grado dal Tar si basava sul fatto che il fatturato ad esterni (cioè a Comuni non soci) fosse in gran parte occupato dal Comune dell’Aquila (circa 3,5 milioni di euro di conferimento) i cui rifiuti erano stati dirottati d’imperio dalla Regione a Sulmona.
Il Consiglio di Stato, dopo aver interrogato la Corte di Giustizia europea, ha però stabilito che non è possibile scomputare dal fatturato le attività fatte nei confronti di terzi (cioè a Comuni non soci) anche se queste sono imposte.
“Si deve ritenere che la società in parola (il Cogesa, ndr) fosse in concreto priva di uno dei presupposti indefettibili perché potesse essere legittimamente disposto un affidamento in regime di delegazione interorganica (in house) – scrive il Consiglio di Stato – l’affidamento diretto in suo favore del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani disposto dal Comune nel settembre del 2014 risulta illegittimo”.
E se per le obiezioni fatte sul controllo analogo i giudici amministrativi di secondo grado lasciano un margine di salvezza in virtù di una convenzione che era stata firmata in quel periodo dai Comuni, dall’altra “risulta comunque insuperabilemente ostativo all’individuazione del requisito dell’attività prevalente – si legge nella sentenza – il fatto che una quota significativa delle attività della Cogesa siano svolte in favore di soggetti e organismi diversi da quelli controllanti”.
Gli scenari che ora si aprono potrebbero risultare fatali per la sopravvivenza del Cogesa stesso, perché la società pubblica non può rifiutarsi di far conferire il Comune dell’Aquila e perché, dopo la guerra politica scaturita con la nomina di Vincenzo Margiotta alla guida della società, sono venuti meno anche “gli anticorpi” che erano stati immaginati dalla vecchia governance, tra cui appunto quello di aumentare il fatturato a favore dei Comuni-soci per bilanciare la prevalenza.
L’uscita di Pratola, in tal senso, sembra destinata ad essere dirimente.
Per il Comune di Sulmona, invece, si apre un altro fronte complicatissimo: si dovrà cioè procedere probabilmente ad una gara d’appalto, mentre i mastelli della raccolta differenziata che doveva essere attivata dal Cogesa sono ancora fermi nella caserma Cesare Battisti.

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